Chi utilizza quotidianamente l’automobile o la moto nel traffico cittadino, oppure viaggia spesso, sa che il pericolo di essere coinvolti in un incidente è purtroppo una costante. Basta davvero poco per mettere a repentaglio la propria sicurezza o quella degli altri, anche se ci si ritiene guidatori esperti, pertanto la raccomandazione è di prestare la massima attenzione quando si guida proprio per limitare il rischio di sinistri.
Ma siamo sicuri di sapere esattamente come comportarci nel caso si verifichi un incidente che ci coinvolga? Spesso il panico e l’agitazione per l’accaduto possono farci dimenticare quali sono i giusti passi da compiere, per verificare i danni a mezzi e persone e in seguito espletare le pratiche per le assicurazioni.
La primissima cosa da fare è accertarsi di non essere feriti in modo rilevante e fare lo stesso con le persone che viaggiano nelle altre auto coinvolte. Fatto questo e solo in un secondo momento verranno valutati i danni ai mezzi. È fondamentale cercare di spostare le auto in una posizione laterale rispetto alla carreggiata per non intralciare la viabilità, avendo cura di segnalare con il triangolo la presenza di un incidente (va posizionato circa 50 metri prima del luogo in cui è avvenuto). Un consiglio è doveroso: prendetevi qualche minuto per valutare eventuali sintomi fisici che avvertite (anche se a caldo possono sembrare irrilevanti) e mettete in conto una successiva visita medica per essere sicuri che tutto sia nella norma.
Se fortunatamente il sinistro non ha causato alcun ferito, è possibile compilare il modulo CAI/CID, per accelerare e rendere più snella la procedura di comunicazione e successivo rimborso alle rispettive assicurazioni. Il modulo, che deve essere sempre conservato nella propria vettura, va compilato con attenzione ed in ogni sua parte al fine di ricostruire quanto più fedelmente possibile la dinamica dell’incidente, raccogliere i dati relativi ai conducenti e ai mezzi coinvolti e definire l’eventuale responsabilità. Qualora non vi fosse una constatazione amichevole è possibile non solo far intervenire le Forze dell’Ordine, ma anche compilare due moduli blu separati da inviare alle proprie assicurazioni.
Scrivere correttamente tutte le informazioni sul sinistro avvenuto e sulle generalità delle persone alla guida coinvolte, è fondamentale perché anche un minimo errore può creare problemi con la società assicurativa e mettere a rischio il risarcimento. Vediamo quali sono i punti focali nella compilazione e le cose da non dimenticare:
Una volta avvenuta la corretta compilazione è necessario tenere per sé due delle quattro copie di cui è composto il modulo blu e consegnare le altre due all’altro conducente. In caso di incidente in cui sono coinvolte più auto è necessario compilare più moduli, purchè coincidano le informazioni scritte.
Il CAI/CID va poi inviato alla propria compagnia assicurativa, entro 3 giorni dalla data dell’incidente, per espletare tutte le pratiche del risarcimento diretto del sinistro.
Attenzione! In alcuni casi l’assicurazione non procederà con il rimborso diretto qualora il veicolo non risultasse coperto dalla polizza, fossero coinvolti mezzi non a motore o di tipo agricolo, ci fossero feriti o pedoni interessati nel sinistro. Se non c’è una chiara colpa da parte di uno dei due veicoli e la responsabilità risultasse poco chiara, allora viene fatta ricadere su entrambi (concorso di colpa) con il risarcimento pari solo al 50% del danno subito.
Caso diverso quello in cui il sinistro coinvolge dei feriti. Come comportarsi in quel caso? La prima e più importante cosa da fare è quella di soccorrere la persona che si trova in difficoltà cercando di non spostarla o muoverla (potrebbe peggiorare le cose), piuttosto aiutandola per quanto possibile ed in base al tipo di conoscenze di pronto soccorso che abbiamo. Chiamare immediatamente i soccorsi, cercando di spiegare la situazione e le condizioni del ferito ed in ultimo assicurarsi che il luogo circostante sia protetto e al sicuro dal sopraggiungere di altre vetture. Ricordiamo che fermarsi e soccorrere i feriti non solo è un dovere morale, ma l’omissione è punita dalla Legge con la reclusione da 1 a 3 anni e con il ritiro della patente fino ad un massimo di 5.
Il concorso di colpa è disciplinato dal codice civile che all'articolo 2054. Da tale articolo emerge che in caso di scontro tra veicoli in circolazione, si tratti di concorso di colpa se entrambi i conducenti abbiano provocato il danno nella stessa misura.In questo caso il risarcimento danni grava sulle assicurazioni dei due interessati che dovranno risarcire la metà dei danni subiti.
E' da notare che il concorso di colpa può essere riconosciuto indipendentemente dall'entità dei danni subiti dai veicoli (es. un auto non ha subito alcun danno) poichè è legato alla colpa e non al danno che ne consegue.
Il concorso di colpa quindi si basa sul comportamento incosciente di entrambi gli automobilisti.
Ragione per cui qualora non sia possibile dimostrare di essere sollevato da ogni responsabilità, si attua il concorso di colpa.
In caso di concorso di colpa presunto colui che abbia subito i danni, non ha diritto al risarcimento del danno morale.
Di conseguenza, nessun dei due conducenti dovrà compilare il Cid perché altrimenti significherebbe che uno dei due si assume la responsabilità dell’incidente, facendo decadere il concorso di colpa.
La legge Bersani n. 40 del 2007 ha stabilito che, in caso di incidente con colpa al 50%, la compagnia assicurativa non può aumentare il malus, e quindi la classe di merito dell’assicurato.
L’assicurazione prenderà nota del sinistro stradale sull’attestato di rischio con la relativa percentuale di responsabilità. Se ad un altro eventuale incidente stradale successivo la colpa complessiva superi il 51%, sarà inevitabile un aumento di due classi di merito, il malus, e l’aumento del premio da pagare.
Nella fattispecie esistono due ipotesi di concorso di colpa. La prima si definisce come colpa effettiva, reale, in quanto la condotta imprudente di entrambi gli automobilisti ha causato l’incidente. In questo caso vi è la possibilità di verificare e accertare la corresponsabilità dello scontro. La percentuale di colpa viene suddivisa in maniera di diversa tra i due soggetti coinvolti.
La seconda ipotesi si basa sull’art. 2054 del c.c. su citato, quindi nel caso in cui il conducente non può dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il danno. Viene riconosciuta così una colpa al 50%. La corresponsabilità, in questo caso, è presunta e rimane tale fino a prova contraria.
Se uno dei conducenti ritiene di aver osservato tutte le norme del codice della strada e riesce a dimostrare con delle prove di aver cercato di evitare lo scontro, allora potrà sollevarsi dalla corresponsabilità.
Nello stabilire la percentuale di responsabilità di un sinistro si seguono determinati schemi e casi.
Tra questi vi sono:
Un caso più complesso si ha quando si presentano queste condizioni:
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