Non sempre si è soddisfatti della propria polizza assicurativa o molto più spesso della compagnia di assicurazioni scelta per stipulare il contratto. C'è però la possibilità da parte del cliente di effettuare la disdetta sulla propria assicurazione rc auto.
Ai sensi della legge numero 57 del 2001 la disdetta dell'assicurazione auto, prima, doveva essere richiesta previa invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite fax. L'invio andava effettuato entro e non oltre trenta giorni prima della scadenza della polizza stessa. Nei casi di assicurazioni effettuate tramite il supporto telefonico oppure via internet era necessario inoltrare la richiesta di disdetta rc auto qualche giorno prima dei termini previsti.
Dal 1 Gennaio 2013, però, il tacito rinnovo è stato abolito come stabilito dal Decreto Sviluppo Bis. Quindi, ad oggi per effettuare la disdetta dell'assicurazione auto obbligatoria, sarà necessario che questa decada automaticamente per scadenza della stessa.
Ci sono delle variazioni in merito alla domanda per disdire la polizza se si hanno degli aumenti del premio assicurativo. Nello specifico, se l'aumento della polizza è maggiore del tasso d'inflazione programmato, previsto è possibile inviare la disdetta tramite fax anche il giorno stesso della scadenza del contratto.
Nei casi di aumenti del premio assicurativo inferiori al tasso d'inflazione programmato il cliente deve essere informato con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza effettiva del contratto assicurativo; questo è il caso in cui la compagnia assicurativa ha l'obbligo di comunicare l'aumento stesso del premio. Se infine non è prevista tale comunicazione ma solo l'introduzione presso l'agenzia assicurativa della nuova tabella contenente le tariffe, è possibile, al fine di ottenere la disdetta assicurativa, farne richiesta fino all'ultimo giorno di scadenza.
Il tasso di inflazione annuo programmato previsto dal 2010 al 2013, secondo il Documento di Programmazione Economica Finanziaria emesso dal Consiglio dei Ministri nel luglio 2009, è pari all'1,5% ma è fortemente in discesa per gli anni successivi.
La lettera viene compilata quando l’assicurato vuole sciogliere il proprio contratto di polizza con la compagnia assicurativa. Negli ultimi tempi, tuttavia, stanno diventando sempre di più i casi di disdette unilaterali da parte delle compagnie soprattutto in alcune province e città.
L'attestato di rischio dell'assicurazione è un documento che conferma la presenza, o meno, di eventuali incidenti in cui si è stati coinvolto negli ultimi 5 anni; in questo modo si calcola classe CU (quella relativa al Bonus-Malus) che è stata maturata a seconda dei sinistri riscontrati.
Oggi l'attestato di rischio è un documento totalmente elettronico grazie al quale, quindi, si può ottenere un preventivo per la prossima assicurazione in base alla classe a cui si appartiene perchè, proprio su questo documento si trova la classe di provenienza e anche quella di destinazione riguardante la nuova compagnia assicurativa a cui ci si rivolgerà. Questi attestati hanno validità quinquennale.
Il caso è stato discusso anche dalla Corte di Cassazione che ha emanato una sentenza che prevede il rimborso ai clienti da parte delle compagnie qualora le persone assicurate non siano state avvisate di illegittime disdette, aumento del premio della Rc Auto o della liquidazione dell’incidente. Viva soddisfazione è stata espressa da Angelo Pisani, Presidente dell’associazione NoiConsumatori, che ha spiegato come in Campania, soprattutto a Napoli, siano molti i cittadini vittime di disdette illegittime e che questo provvedimento rappresenta un importante strumento di difesa dopo tanti casi di umiliazione e mortificazione.
Grazie al decreto-Legge Bersani, è possibile disdire l'assicurazione rc auto in qualsiasi momento, con la possibilità di subentrare nella stessa classe di merito di provenienza presso un'altra agenzia assicurativa più conveniente.
In base alla legge 57/2001, la disdetta regolare dell’assicurazione si inoltra tramite fax o con lettera raccomandata a.r. (metodo consigliato) almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza. È consigliabile spedire la lettera anche qualche giorno prima, poiché fa fede il giorno di arrivo/ricezione della raccomandata e non il timbro postale.
Invece, per quel che riguarda le polizze stipulate online o per telefono, queste scadono automaticamente poiché non è previsto il rinnovo automatico della polizza per tacito consenso.
Comunque, a partire dal 1° gennaio 2013 tutte le compagnie assicurative, come già detto, sono state obbligate ad abolire il tacito rinnovo dell’assicurazione auto grazie all'art.170-bis del codice delle assicurazioni introdotto dal DL 179/2012. L’abolizione della clausola del tacito rinnovo implica la libertà di cambiare la propria compagnia assicuratrice nel caso in cui non si è soddisfatti del servizio, del premio assicurativo o altro.
La legge attuale sancisce, nello specifico, che la polizza stipulata dura un anno e non può essere tacitamente rinnovata, in questo modo l’assicurato non ha più l’obbligo di dare la disdetta. La copertura RCA vale, in ogni caso, fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza della polizza.
Se il premio assicurativo della polizza aumenta in modo superiore al tasso di inflazione programmato e in assenza di aumenti causati da sinistri, si può chiedere il recesso tramite disdetta – per raccomandata o fax – entro e fino all’ultimo giorno di scadenza del contratto.
Qualora l’aumento è al di sotto del tasso di inflazione programmato, si possono configurare due situazioni:
1) La compagnia assicurativa ha l’obbligo di comunicare gli aumenti e pertanto il consumatore ha diritto ad esserne informato almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto assicurativo con dicitura chiara della cifra e non con una percentuale.
2) oppure se il contratto non prevede una comunicazione scritta dell’aumento o eventuali variazioni contrattuali, ma soltanto l'affissione in agenzia delle nuove condizioni tariffarie, il consumatore può dare disdetta fino all'ultimo giorno.
Ecco un esempio di modulo di disdetta assicurazione, utile nei casi in cui si voglia cambiare compagnia assicurativa per la propria polizza RC auto. Il modulo va firmato e inviato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Non in tutti i casi è previsto l’annullamento dell’assicurazione per la propria polizza Rc Auto. L’annullamento della copertura assicurativa è infatti valida solo in determinate circostanze e dopo aver compilato la modulistica necessaria per dare avvio a questa pratica.
L’annullamento del contratto di polizza è previsto solo nei seguenti casi:
Se la propria vettura rientra in questa casistica, allora si può procedere all’annullamento della Rc Auto con la propria compagnia assicurativa, che provvederà successivamente al rimborso del premio per il periodo non goduto. Da ricordare che questo rimborso è calcolato al netto delle tasse e del contributo al S.S.N (acronimo di Servizio Sanitario Nazionale). Per ciò che concerne invece la categoria dei ciclomotori, si può richiedere l’annullamento solo nel caso in cui il mezzo in questione venga demolito. Per periodo non goduto si intende ovviamente il rimborso per quell'arco di tempo fino alla naturale scadenza della polizza.
Come abbiamo già visto in precedenza, per ogni polizza assicurativa stipulata, anche per l’assicurazione auto è possibile richiedere l’annullamento prima della data di scadenza.
Tuttavia, è possibile ottenere l’annullamento solo in alcuni casi, ovvero quando il veicolo è stato rubato o distrutto, trasferito definitivamente all’estero, venduto senza aver incluso nella vendita il contratto di assicurazione, ma anche nel caso in cui la compagnia assicurativa aumenti il premio della polizza Rc Auto dato da un tasso di inflazione eccessivamente alto o senza dare preavviso. Se ci sembra fin troppo facile stipulare una polizza auto immersi in questo oceano di offerte competitive, assicurazioni online come questa, premi assicurativi sempre più allettanti, d'altro canto altrettanto spesso ci troviamo a dover fare i conti con situazioni in cui pensavamo di esser idonei ad un rimborso o avere il diritto di richiedere una disdetta e improvvisamente scoprire che, per qualche ragione non chiaramente spiegata nel contratto, non era affatto così.
Andiamo dunque a considerare più nel dettaglio le casistiche in cui possiamo effettivamente richiedere l’annullamento della polizza Rc Auto, ed eventualmente ricevere il rimborso del premio versato, per alcuni dei motivi elencati:
Si può richiedere anche in altre due circostanze, relative al rapporto con la propria compagnia assicuratrice. Se la nostra compagnia infatti si comporta in maniera irregolare, ossia innalzando il premio della Rc Auto in una percentuale più alta rispetto all'inflazione, il cliente può richiedere che sia annullato il contratto di polizza firmato. Infine, se la stessa compagnia non invia l'attestato di rischio entro trenta giorni dalla scadenza naturale della polizza, si può richiedere il rimborso del periodo non goduto.
Accertato che la propria automobile rientri in uno dei quattro casi esposti nel precedente paragrafo, il proprietario del mezzo può avviare con la propria compagnia la pratica. Ogni casa ha ovviamente la sua modulistica di riferimento da raccogliere ma in generale l’assicurato deve seguire questi passi: compilare il modulo della compagnia assicurativa da scaricare su Internet, restituire la carta di circolazione e la targa (il proprietario deve recarsi al P.R.A, Pubblico Registro Automobilistico), presentare l'atto di alienazione della macchina (solo in caso di vendita) e il certificato di avvenuta demolizione (ovviamente solo in caso di distruzione dell’autovettura).
La procedura per annullare il proprio contratto di polizza non è da confondere con l’abolizione del tacito rinnovo, introdotta con l’ultima legge in tema Rc Auto. Il tacito rinnovo era una clausola che permetteva alle case assicuratrici di rinnovare automaticamente la polizza annuale qualora il cliente non ne avesse chiesto secondo i tempi prestabiliti.
Questa clausola è stata abolita dal Governo per aumentare la concorrenza in tema di Rc Auto e per stimolare maggiormente le compagnie a fidelizzare i propri clienti tramite iniziative e promozioni. I clienti, grazie a questa nuova clausola, possono infatti decidere di passare da una compagnia all'altra anche all'ultimo secondo, senza rispondere a questa postilla che prevedeva il rinnovo automatico se non veniva inviata la disdetta all'impresa assicuratrice.
La normativa 40 del 2007, meglio nota come “legge Bersani”, consente all’assicurato di rescindere annualmente il proprio contratto pluriennale senza oneri, purché la disdetta venga comunicata preventivamente entro un periodo di sessanta giorni dalla sua naturale data di scadenza. Tale disposizione è però valida solo per le polizze stipulate prima della data sopra indicata. Con quel provvedimento, infatti, i contratti poliennali furono praticamente aboliti.
La normativa Bersani si riferiva particolarmente a tutte quelle assicurazioni specifiche del cosiddetto “ramo danni”: erano comprese, quindi, le assicurazioni che arginavano i danni relativi a infortuni, malattie, rischi lavorativi, furto, incendio e simili. Escluse, tuttavia, restavano le polizze vita, per le quali entravano in funzioni altre disposizioni. In qualunque caso, comunque, per ognuna di queste assicurazioni bastava e basta tuttora (nel caso ne esistano ancora di “attive”) consegnare la disdetta preventiva nel tempo previsto con l’avvicinarsi della data di scadenza del premio annuale. Due mesi, per essere precisi, erano il tempo sufficiente.
L’articolo 1899 del Codice civile (quello che concerne, appunto, la possibilità di disdetta delle polizze poliennali) è stato, nel corso degli ultimi anni, oggetto di modifiche legislative. Per questo, essendo tuttora vigenti almeno tre normative differenti, dobbiamo considerare innanzitutto la data di stipula del nostro contratto assicurativo. I termini entro i quali si può operare cambiano, infatti, a seconda che esso sia stato firmato prima del 3 aprile 2007, prima del 15 agosto 2009, da quest’ultima data in poi.
A) le polizze poliennali stipulate prima del 3 aprile 2007 ( legge 40/2007) cui si è fatta menzione non dovrebbero più esistere. Sono state trattate perché potrebbero, tuttavia, essere tuttora in corso rapporti pendenti. Valgono dunque le regole precedenti, cui si può aggiungere la disdetta annuale in caso di pre-accordo per il “tacito rinnovo”
B) le polizze stipulate tra il 3 aprile 2007 e il 14 agosto 2009 possono essere disdette annualmente, purché con preavviso di 60 gg. Con la legge Bersani le Compagnie cessarono di emettere polizze pluriennali e ripararono sulle sole polizze annuali. Per questo motivo molte adottarono il sistema del tacito rinnovo.
C) i contratti d’assicurazione stipulati a partire dal 15 agosto 2009, in quanto l’articolo 1899 è stato riformato, hanno visto nuovamente il formarsi di termini poliennali che possono essere disdettati. O meglio, quelli dalla durata pari o inferiore ai 5 anni no; quelli che investono invece un lasso di tempo maggiore sì, ma solo al termine del primo quinquennio e con il regolare preavviso di 60 giorni dalla data di scadenza.
Naturalmente, eccezion fatta per i super – esperti di diritto, quanto detto fino ad ora significa ben poco: andremo ora ad approfondire minimamente quanto c’è da sapere riguardo la possibilità di disdire le polizze poliennali.
Partiamo quindi da una data: il 2 aprile del 2007, giorno dell’entrata in vigore del Decreto Bersani Bis. Un primo problema riguarda infatti i contratti pluriennali ancora in vigore che sono stati stipulati in data precedente al 3 aprile 2007. Sebbene nessuno di quei contratti dovrebbe essere ancora valido, potrebbero esistere tuttora rapporti “pendenti”, da considerarsi ancora “in corso”. Per questo tipo di polizze poliennali era prevista la possibilità di disdire quanto stipulato tramite una raccomandata da spedire con sessanta giorni di preavviso rispetto alla data di scadenza dell’annualità, ma solo dopo almeno tre anni dalla stipula.
Altre polizze poliennali da tenere in considerazione sono quelle stipulate tra il 3 aprile 2007 e il 14 agosto 2009 (giorno che entrò in vigore la legge 99 del 2009). Stiamo parlando, perciò, di quei contratti conformi al Decreto Bersani Bis, legge 40 del 2007. Questi tipi di polizze possono essere disdette annualmente, ma sempre con un preavviso di almeno sessanta giorni dalla data di scadenza dell’annualità. Come si sa, dopo la legge 40 del 2007 molte compagnie non hanno più emesso polizze poliennali, sicchè la maggior parte delle polizze stipulate in quel periodo erano annuali e, in quanto tali, sono state disdette facilmente, in caso di necessità, alla data di scadenza annuale.
Sono diverse le attività che vanno gestite durante la fase contrattuale di una polizza auto. Le attività da gestire sono molteplici, possono essere ad esempio dei sinistri causati o subiti, una sostituzione di polizza, un annullamento, un cambio di auto etc etc.
Le compagnie assicurative in modo diretto o tramite l’assicuratore di fiducia riescono in tempi brevi a gestire queste attività in modo rapido e preciso grazie a potenti software gestionali. Ogni assicuratore ha a sua disposizione un software gestionale assicurativo e non solo per emettere nuove polizze o per archiviare dati degli utenti, ma anche e soprattutto per gestire queste criticità che possono verificarsi in fase di contratto assicurativo.
Vediamo più da vicino due delle fasi di gestione polizza menzionate in precedenza. Capiamo cosa significa annullare e sostituire una polizza, e cosa bisogna fare per rendere una polizza inefficace o semplicemente sostituirne i dati.
Se il cambio da fare nel contratto è un annullamento della polizza assicurativa, ci sono dei passi che insieme al proprio assicuratore bisognerà fare. Innanzitutto c’è da dire che l’annullamento di una polizza assicurativa si può chiedere nel caso l’auto o il veicolo in genere, sia stato oggetto di compravendita, sia stato rottamato o esportato all’estero. Per annullare la polizza la compagnia assicuratrice avrà bisogno di ricevere non solo tramite software dall’assicuratore, ma anche tramite raccomandata la carta verde, il certificato di assicurazione e il contrassegno assicurativo (da gennaio 2015 non più).
E’ cosa molto comune che in fase di copertura assicurativa, debbano essere variati i dati dell’auto o anagrafici. Anche in questo caso, per consentire una corretta gestione della polizza, bisognerà inviare tramite raccomandata o fax carta verde e certificato di assicurazione. Una volta ricevuti tali documenti, la compagnia assicuratrice informerà l’assicurato di aver variato i dati e dunque aver sostituito la polizza.
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