Le situazioni di vita quotidiane possono a volte comportare degli spiacevoli disguidi come lo smarrimento dei propri documenti di identità, il furto della patente (nella maggior parte dei casi contestuale al furto del portafogli), la perdita dei bagagli o situazioni simili che necessitano una denuncia per poi richiedere un duplicato.
Nel caso di furto della patente, smarrimento o distruzione della patente di guida, per esempio, l’impatto sulla quotidianità è molto più incisivo perché si tratta di un documento senza il quale non si può guidare – pena gravi sanzioni – e che impedisce la mobilità soprattutto per chi lavora giornalmente con i veicoli a due o quattro ruote. In tutti i casi di perdita del documento per furto della patente, smarrimento o distruzione occorre fare la denuncia. In questa guida vi illustriamo cosa bisogna fare.
L’iter amministrativo e burocratico per ottenere il duplicato di una patente non è particolarmente complesso, ma i tempi di consegna sono lunghi, per questa ragione viene emesso un titolo o permesso di guida provvisorio che autorizza il richiedente a circolare con il proprio mezzo in attesa del nuovo documento.
La prima cosa da fare, dunque, appena ci si rende conto di non possedere più la patente perché smarrita o rubata è recarsi presso il più vicino Comando dell’Arma dei Carabinieri o presso un Ufficio della Polizia di Stato per presentare la denuncia di furto o smarrimento. La denuncia va fatta entro due giorni dal momento in cui ci si rende conto di non possedere il documento. La denuncia va fatta perché si tratta di un documento di identità che può essere utilizzato da terzi con finalità illegittime. L’effetto della denuncia è l’immediato annullamento della validità del documento, pertanto se dovesse essere ritrovata in un secondo momento, sarà necessario distruggere la patente denunciata.
L’ufficio di polizia o carabinieri presso cui ci si è rivolti procederà all’emissione immediata di un permesso provvisorio di guida che ha lo stesso valore legale del documento originale e sostituisce il titolo smarrito o derubato in attesa del duplicato. Il permesso provvisorio ha però una validità di 90 giorni, tempo stimato entro cui dovrebbe pervenire al domicilio indicato in sede di denuncia, il nuovo duplicato.
Una volta fatta la denuncia e ottenuto il permesso provvisorio, il titolare del documento stesso dovrà provvedere a fare richiesta di duplicato presso l’Ufficio Centrale Operativo del Ministero dei Trasporti, il quale procederà all’invio del duplicato entro 45 giorni dalla presentazione della denuncia. La richiesta del duplicato ha dei costi e della documentazione da allegare; ci si può rivolgere a un’agenzia di pratiche auto per farsi aiutare in tutti i passaggi.
La richiesta del duplicato può essere inoltrata dal richiedente in prima persona o da altra persona delegata (anche nella figura di un intermediario di pratiche auto o da un’autoscuola). I costi a carico del soggetto richiedente sono nella misura di 9 € per l’avvio della pratica amministrativa e 6, 86 € di spese postali da versare tramite bollettino presso gli Uffici Postali o tramite pagamento telematico. La documentazione da allegare alla richiesta di duplicato sono:
Nel caso il duplicato originale non arriva entro i 45 giorni previsti è possibile chiedere informazioni sullo stato della pratica al numero verde del Ministero dei Trasporti (800 23 23 23).
Una situazione incresciosa è quella di subire il furto della patente all’estero. In questi casi, senza lasciarsi prendere dallo sconforto occorre rivolgersi alle autorità di polizia locali ed esporre denuncia di smarrimento o furto della patente, entro 48 ore da quando ci si è resi conto della mancanza del documento. Le autorità locali faranno compilare un modulo di autodichiarazione e di auto denuncia per furto della patente; la denuncia deve essere anche inoltrata presso l’Ambasciata o il Consolato italiano presente sul luogo. Se il soggiorno all’estero è lungo o si è cittadini italiani residenti all’estero è bene tornare alla stazione di Polizia presso la quale si è sporta denuncia per verificare se il documento sia stato ritrovato. Qualora, invece, il documento viene ritrovato dal titolare dopo la denuncia, sarà sua premura avvisare l’Ambasciata e procedere al ritiro della denuncia presso la polizia.
Il duplicato può essere richiesto personalmente o da terzi (ambasciata, consolato o agenzie specializzate) presso l’Ufficio della Motorizzazione locale competente per il rilascio. I residenti italiani all’estero, regolarmente iscritti all’A.I.R.E. (Associazione Italiani Residenti all’Estero), possono richiedere il duplicato della patente di guida italiana nelle seguenti modalità:
Naturalmente la richiesta di un duplicato non viene effettuata solamente da chi subisce un furto della patente o la smarrisce, ma anche da coloro che possiedono una patente di guida rilasciata da un altro stato.
I cittadini con una patente non italiana possono guidare nelle nostre città, purché si tratti di mezzi di trasporto per i quali è ritenuta valida quella in loro possesso, ma ciò è valido solamente per coloro che risultano residenti in Italia da meno di un anno.
Dopo un anno di residenza, infatti, è necessario che i cittadini, ormai probabilmente residenti in Italia, si adoperino per convertire o far riconoscere le proprie patenti come valide.
Per poter comprendere meglio come procedere bisogna fare una piccola distinzione tra gli Stati appartenenti all’Unione Europea e tra gli Stati non appartenenti che a loro volta si suddividono in Stati con cui l’Italia ha stipulato degli accordi di reciprocità e Stati con cui non l’ha fatto.
Nel caso in cui si tratti di una patente rilasciata da uno Stato facente parte dell’Unione, allora basterà ricorrere al semplice riconoscimento di validità che consiste nel rilascio di un tagliando che va applicato sulla patente che si possiede già.
Nel caso in cui si tratti di uno Stato con cui l’Italia possiede degli accordi allora è necessario ricorrere alla conversione della patente che consiste nel rilascio di una nuova patente italiana che corrisponda a quella estera e nella “rimozione” di quella precedente.
Nel caso in cui si tratti di uno Stato non appartenente all’Unione e privo di accordi, allora risulta necessario che il cittadino effettui l’intero “iter”.
Ma vediamo adesso quali documenti occorrono per la conversione:
Rispettando tutti questi passaggi otterrete facilmente la vostra patente italiana che vi permetterà di circolare liberamente come un qualsiasi altro cittadino.
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