Da quando sono state approvate le ultime modifiche sostanziali in materia Rc Auto (sul tema del risarcimento diretto), sono nati dei problemi riguardo l’atto di citazione nell’indennizzo diretto. Può capitare infatti che in caso di sinistro stradale, anche se il chi ha commesso il danno si manifesta come responsabile dell’incidente, si possa essere chiamati in giudizio dalla controparte perché il risarcimento non viene ritenuto equo dal danneggiato.
Il costo delle tariffe assicurative ha avuto una crescita esponenziale nel corso degli anni, anche in conseguenza dell'altrettanto ingente aumento dei risarcimenti dei danni relativi agli incidenti denunciati dagli automobilisti.
Già dal 2007 era stato introdotta dal legislatore la possibilità dell'indennizzo diretto del danno da parte della compagnia del danneggiato, cifra che veniva refusa dall'assicurazione del danneggiante con un importo equivalente alla media dei costi dei sinistri stabilita dalla "stanza di compensazione", un apposito organo intermediario.
Al tempo, si prevedeva che questa modalità di risarcimento avrebbe portato ad un abbattimento delle tariffe pari a circa il 20% che, purtroppo, non si è realizzato.
Questa procedura poteva essere applicata solo nei casi di sinistri stradali in cui non venivano riportate lesioni gravi (per lesioni gravi si parla di 9 punti di invalidità) e per i quali quindi si compila tra i due conducenti dei veicoli il modulo di Constatazione Amichevole d'Incidente (chiamato CAI).
I tempi previsti di risarcimento erano di 30 giorni con il modulo controfirmato dai 2 incidentati, 60 nel caso di assenza di una firma o al massimo 90 giorni se il conducente aveva riportato lesioni.
Uno dei motivi del fallimento di questa procedura di indennizzo diretto è stato il proliferare di situazioni in cui chi presumeva di aver ragione denunciava il sinistro alla propria compagnia, in assenza di assunzione di responsabilità dell'altro conducente, e gli veniva liquidato il danno dopo la presentazione di una serie di elementi probatori (testimonianze, foto, verbali delle forze dell'ordine).
A questo punto il presunto responsabile, a sua volta, tramite un legale cita in giudizio la propria compagnia che ancora non è a conoscenza dell'accaduto e l'altro automobilista, che non si costituisce in giudizio e molto probabilmente verrà condannato in contumacia...
Prima del cambiamento di legge (ossia antecedente al 2007), il danneggiato chiamava in causa la compagnia assicuratrice del responsabile del sinistro stradale; ora invece, il danneggiato cita la propria compagnia d’assicurazione per quanto riguarda il risarcimento. E’ il cambiamento che rientra nella categoria dell’indennizzo diretto in caso di incidente stradale.
Quando compare allora l’atto di citazione? Viene formulato dal danneggiato qualora egli ritenga che l’entità del risarcimento non è consono o idoneo ai danni riportati. L’atto di citazione viene consegnato al danneggiante e in questo atto viene citato solo lui e la compagnia assicuratrice del danneggiato, non la casa assicuratrice della persona responsabile del sinistro stradale.
E proprio qui nascono i problemi: la compagnia assicuratrice, non trovandosi citata in giudizio, molto spesso se ne lava le mani dalla questione per cui il danneggiato si ritrova a difendere da solo se stesso anche se è coperto da normale copertura assicurativa. E’ un problema di fondo che molti assicurati hanno fatto notare, trovandosi per esperienza diretta in questo tipo di situazioni, come si evince dalle numerose testimonianze presenti sul web. In questo caso, al proprietario del veicolo responsabile dell’incidente viene consigliato di dotarsi di un avvocato per risolvere la questione, avvocato che non sarà pagato però dalla compagnia assicuratrice ma sarà a spese proprie.
Da qui nascono problemi, dubbi e perplessità da parte dei danneggianti che molto spesso non sanno come comportarsi. In casi come questi, quando si viene notificato l’atto di citazione sull’indennizzo diretto, è utile informarsi bene, leggendo prima di tutto le condizioni del contratto di polizza stipulato con l'assicurazione, per risolvere senza patemi d’animo la faccenda e non farsi prendere da isterismi e panico.
Può accadere che vengano comunicati dalla parte interessati una serie di motivi che vanno ad impedire il caso di risarcimento in questa modalità: ad esempio, se non è stata comunicata l'offerta, o il rifiuto dell'offerta, in un arco temporale compreso fra i sessanta ed i novanta giorni, come previsto dal codice delle Assicurazioni.
In questo caso, la persona che ha subito il danno può arrivare a proporre una azione direttamente verso la compagnia assicuratrice con cui ha sottoscritto la polizza.
Secondo una prima interpretazione, che si basa sull'articolo 149 del suddetto codice, quando si chiama in giudizio la compagnia, dovrebbe essere convocato anche il responsabile del danno, ovvero la persona che detiene la proprietà del veicolo che ha commesso l'incidente provando l'azione danneggiante.
Una seconda tipologia di interpretazione, invece, non necessita di alcun intervento del proprietario dell'auto che ha prodotto il danno.
La procedura di indennizzo diretto è stata introdotta grazie al DPR 254/2006 e permette a chi ha subito danni dopo un incidente stradale di chiedere il risarcimento alla compagnia assicurativa, invece che alla controparte coinvolta nell’incidente.
Per ricevere l’indennizzo diretto le automobili devono essere immatricolate in Italia, nella Repubblica di San Marino o a Città del Vaticano.
Questa procedura viene ammessa solo in casi particolari, l’incidente deve riguardare non più di due autovetture e non devono esserci danni alle persone che non siano superiori al 9% d’invalidità.
L’indennizzo viene rilasciato anche nel caso in cui anche le persone trasportate abbiano subito dei danni che presentano un principio d’invalidità superiori al 9%.
La domanda d’indennizzo va inviata via raccomandata o utilizzando la posta certificata e all’interno deve contenere alcune informazioni che serviranno alla compagnia assicurativa per pagare il premio.
La richiesta deve contenere:
Il danneggiato deve anche fare una dichiarazione dove viene attestato che non subisce prestazioni da parte chi gestisce assicurazioni sociali, mentre nel caso in cui nell’incidente sia morto un componente del nucleo familiare va aggiunto lo stato di famiglia.
Ci sono alcuni casi che fanno eccezione e che non ricevono alcun tipo d’indennità diretta andiamo a vedere quali sono:
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