>Quando la polizza RCA scade, l’intestatario che non ha provveduto al pagamento entro i termini di scadenza ha una franchigia di 15 giorni per poter regolarizzare l’obbligo assicurativo. Il periodo di tolleranza altro non è che una proroga dell’assicurazione auto. Durante l’emergenza sanitaria mondiale, con il cosiddetto Decreto Cura Italia è stata introdotta la proroga dell'assicurazione auto a 30 giorni – anziché 15 – con scadenza al 31 luglio 2020.
Il Decreto Cura Italia – tra le varie iniziative a sostegno e integrazione dei bisogni della cittadinanza – prevedeva anche una proroga dell'assicurazione auto estesa a 30 giorni al posto dei canonici 15 giorni. La durata di applicazione valeva per tutti gli assicurati che avevano polizze in scadenza nel periodo della pandemia da marzo 2020 fino al 31 luglio 2020. In sostanza, un assicurato con scadenza della propria RCA al 31 luglio 2020 aveva il tempo di rinnovare la copertura entro il 30 agosto 2020, oppure un’assicurazione in scadenza il 9 luglio poteva essere rinnovata entro l’8 agosto (invece del 24 luglio) e così per tutto il periodo in cui era vigente la norma. La misura è stata adottata per coloro che durante il periodo di lock down avevano evidenti difficoltà ad assolvere l’obbligo assicurativo. Insieme alla proroga dell'assicurazione auto, il decreto concedeva proroghe e slittamenti alle scadenze di altri obblighi correlati, come le patenti in scadenza, il bollo auto, la revisione dell’auto. La proroga dell' assicurazione auto si applicava anche alle polizze con scadenza annuale purché il termine del premio assicurativo rientrasse entro la data del 31 luglio 2020.
Dal momento che il provvedimento non è stato rinnovato, tutte le polizze in scadenza dal 1° agosto 2020 torneranno a godere della classica proroga dell'assicurazione auto a 15 giorni. Gli ultimi beneficiari dell’intervento sono stati, dunque, gli automobilisti con polizze in scadenza comprese nel periodo da marzo a luglio 2020.
La polizza RCA viene stipulata solitamente annualmente, oppure rinnovata ogni sei mesi o trimestralmente. La soglia di tolleranza – o proroga dell’assicurazione auto – è fissata a 15 giorni dopo la scadenza. Il tacito rinnovo non è più previsto per cui alla scadenza della polizza, entro i 15 giorni di proroga dell' assicurazione auto si può scegliere se rinnovare il contratto con la precedente compagnia assicurativa oppure siglare un nuovo contratto con un’altra agenzia oppure online.
Per controllare la scadenza della polizza è sufficiente verificare la data sul contratto rilasciato dalla compagnia, nonché sulla stessa ricevuta di quietanza da portare in allegato ai documenti della vettura e da mostrare in caso di controlli stradali. Indipendentemente dalla stipula di un contratto online o meno, è possibile verificare la scadenza – e quindi verificare se si è ancora entro il limite della proroga dell' assicurazione auto – anche per via telematica presso il sito della propria compagnia assicurativa oppure sui siti specializzati e dedicati agli automobilisti inserendo la tipologia di veicolo e la rispettiva targa.
La proroga dell'assicurazione auto vale solo per le polizze annuali, le altre polizze con scadenze semestrali o trimestrali non hanno soglie di tolleranza e scadono esattamente al termine del giorno indicato sulla documentazione. Il rinnovo della polizza viene anticipatamente comunicato dall’agenzia almeno entro 30 giorni prima della scadenza. L’intestatario ha così modo di procedere al rinnovo o cercare altre formule contrattuali per risparmiare. Le polizze online sono solitamente più competitive perché non prevedono molti costi di agenzia rispetto alle compagnie sul territorio.
Il rinnovo della polizza avviene in tempi reali, salvo a volte richiedere un paio di giorni amministrativi per la verifica e gli adempimenti burocratici.
Il mancato rinnovo del RCA comporta sanzioni (art. 193, comma 3 del Codice della Strada) variabili a partire da 849 € fino a 3.396 €. Il contraente può, inoltre, incorrere nel sequestro della vettura fino al pagamento della polizza o demolizione del veicolo. In aggiunta alle sanzioni, è prevista anche l’attribuzione dei costi per trasporto, ritiro e deposito presso il magazzino giudiziario. Coloro che reiterano il reato entro il biennio – vale a dire entro due anni dal mancato pagamento e sanzionamento – sono soggetti alla sospensione della patente da 1 a due mesi. È possibile ridurre del 25% la sanzione nel caso in cui si rinnova la polizza entro la franchigia di tolleranza oppure in caso di demolizione del mezzo entro 30 giorni dalla violazione.
Sono soggette a sanzione anche le vetture con polizza assicurativa scaduta, ma “ferme”, ossia non circolanti. Anche se il veicolo è parcheggiato in strada o area aperta o non è circolante, deve tuttavia essere regolarmente coperto da assicurazione.
In caso di sinistro con la polizza auto annuale scaduta - ma entro i termini della proroga a 15 giorni – il contraente può usufruire della copertura prevista. Nel caso di incidente con polizza scaduta e non rinnovata oltre la soglia di tolleranza, le possibilità che si prospettano sono due:
L'articolo è stato scritto dalla Redazione di ElaMedia Group
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