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Facendo peste e corna, dobbiamo trattare un argomento non simpaticissimo quale il coinvolgimento in un incidente stradale. Oggi impareremo come comportarci in una tale occasione nei confronti delle assicurazioni. Quando siamo coinvolti in un sinistro, infatti, sia come protagonisti che come parti lese, prima ancora di effettuare qualsiasi azione tramite l’assicurazione, dobbiamo innanzitutto sporgere denuncia dell’accaduto all’autorità costituita.

La denuncia cautelativa di sinistro è una lettera che l’assicurato invia alla propria compagnia assicurativa in caso di incidente. E’ utile compilare la lettera anche se si è coinvolti in un'eventuale frode o in un incidente mai avvenuto.

Denuncia cautelativa del sinistro nel dettaglio

La denuncia va presentata entro il tempo massimo di tre giorni dall’accaduto. Diverse compagnie d’assicurazione consentono, poi, di effettuare tutta la procedura tramite i mezzi offerti dalla rete web o addirittura con una sola telefonata. Il mezzo più usato storicamente, però, è la classica raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nella lettera di denuncia cautelativa del sinistro, l’assicurato deve inserire i dati personali (sia anagrafici che relativi al proprio numero di polizza con la casa assicurativa), la dinamica particolareggiata del sinistro (specificando il luogo e la data dell’incidente), i danni riportati e ovviamente i dati attinenti alla controparte (anche qui sia anagrafici che quelli concernenti il veicolo, numero di targa e compagnia assicurativa). Si possono aggiungere eventuali testimoni presenti all’incidente e l’eventuale copia del referto redatto dai Vigili Urbani se presenti al sinistro avvenuto. In aggiunta, si può allegare anche lo schema dell’incidente.

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Dove inviare la denuncia del sinistro

La denuncia deve essere inviata tramite mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro tre giorni dall’avvenuto incidente e via fax alla propria compagnia d’assicurazione. Successivamente, l’assicurazione avvierà le pratiche, attraverso il contributo del proprio perito, per l’eventuale risarcimento dei danni subiti.

Denuncia cautelativa nei casi di falsi incidenti

La denuncia cautelativa di sinistro va fatta quindi anche quando non si è responsabili del sinistro, soprattutto nei casi di poca chiarezza della dinamica dell’incidente o dell’assenza dei Vigili Urbani, per evitare di conseguenza equivoci con l’assicurazione e falsi risarcimenti  che porterebbero automaticamente ad aumento della propria polizza.

Modulo blu per la denuncia di sinistro

denuncia cautelativa

Se lasciassimo passare più di tre giorni dalla data del sinistro, se non presentassimo alcuna denuncia, allora l’assicurazione potrebbe tranquillamente decidere di non concederci alcun risarcimento.

Questo, almeno, è ciò che accade solitamente in caso di mancata comunicazione per tempo alla compagnia che ci fa da garante. Per operare la denuncia cautelativa del sinistro solitamente si utilizza il modulo blu, o cai (sigla per “constatazione amichevole d’incidente”): lì troveremo tutte le richieste di informazioni utili da fornire all’assicurazione e da inserire all’interno della denuncia.

Dati necessari nel modulo per la denuncia

All’interno del modulo blu, sebbene questo sia un modulo di constatazione amichevole (il che presupporrebbe, perciò, una comunanza almeno riguardo la visione generale del fatto), non sono necessarie le firme di entrambe le parti coinvolte. Infatti, anche la firma singola, nel caso in cui non si riesca ad arrivare a un accordo, andrà più che bene.

Ciò che importa davvero, in realtà, è annotare immediatamente le informazioni veramente utili, anche nel caso in cui fossimo sprovvisti del modulo apposito per la constatazione amichevole. Si tenga presente che diverse compagnie, a tale proposito, istituiscono dei call center dove operatori preparati aiutano gli assicurati fornendogli assistenza in caso di sinistro.

Tra i dati da fornire, innanzitutto, troveremo la data, l’ora e il luogo nel quale il fatto si è verificato. Quindi, naturalmente, la targa della nostra auto e la polizza che ci tutela. A questo punto dovremmo fornire i dati relativi alla controparte: sicuramente la targa del veicolo, le sue generalità e, ove possibile, il nome della compagnia che garantisce la copertura.

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Aumento del premio

Una delle azioni successive più antipatiche che può seguire un incidente stradale, è senza ombra di dubbio quella che causa l'aumento del premio assicurativo. Di fronte a ciò, se si vuole evitare questo effetto compromettente, specialmente se del sinistro denunciato non si possiede nessuna responsabilità, allora la denuncia cautelativa potrebbe rivelarsi davvero molto utile.

La Corte di Cassazione infatti, all’interno della sentenza n. 18603/2016 ha spiegato che: "al fine della giusta applicazione della clausola situata all’interno del contratto assicurativo sulla responsabilità civile per la circolazione di veicoli o mezzi a motore, che preveda, nel rispetto del dettato di legge (art. 12 legge n. 990 del 1969, esercitabile ratione temporis), l’oscillazione in aumento o la decrescita del premio esercitato al momento della stipulazione, in osservanza al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un range temporale (chiamate clausole "bonus malus"), l’oscillazione "in pejus", opera nel caso in cui si presenti la prova della responsabilità di colui che è assicurato per un incidente che può essere risarcibile a terzi.

Per questa ragione, nel momento in cui la  la compagnia assicurativa abbia ottenuto una richiesta di risarcimento di un danno dimostrato cagionato da un corrispettivo assicurato, e quest'ultimo venga tempestivamente a contestarne l'esistenza (esercitando una  denuncia cautelativa ai sensi della legge  ed ell'art. 1913 co l c.c.) con l’obiettivo di far emergere il più alto onere economico, pesa sull’impresa assicuratrice che sia nelle condizioni di valutare se sia opportuno pattuire una transazione con il terzo, ignorando o tenendo presente l’ infondata l'opposizione dell'assicurato, o garantire l’autenticità dell’esistenza è delle condizioni al cui verificarsi opera un cambiamento (in aumento) del premio, in applicazione della clausola stessa. 

Speriamo che il nostro articolo sulla vi sia stato denuncia cautelativa utile.

Risarcimento danni per un sinistro stradale: sai come chiederlo tramite lettera?

Il risarcimento in caso di sinistro stradale, ha talmente tanti risvolti che in molti casi si è abusato di questo indennizzo, portando come conseguenza l’aumentare delle polizze assicurative. 

Cosa fare in caso di risarcimento sinistro

In caso di sinistro stradale la parte che ha subito il danno al veicolo, in particolari casi, può richiedere un risarcimento diretto alla propria compagnia di assicurazione che potrebbe anche aver garantito l'assistenza stradale per il recupero dell'auto.. La richiesta di pagamento del danno deve avvenire nello stesso momento in cui si inoltra alla propria compagnia assicuratrice la denuncia dell’avvenuto sinistro.

La richiesta di indennizzo può essere presentata entro due anni dalla data dell’incidente, nel caso in cui sia trascorso un periodo di tempo superiore la denuncia del sinistro cade in prescrizione.

Come avviene l'indennizzo del sinistro

Una volta che la compagnia assicuratrice ha accertato l’entità del danno ha un tempo limite di quindici giorni per poter risarcire il danneggiato. 

L’anomalia italiana sul risarcimento. Quali sono i termini?

In Italia l'indennizzo dovuto a un sinistro ha portato ad un difetto del sistema. Negli incidenti, infatti, si è cercato spesso di ottenere un indennizzo più alto simulando magari infortuni inesistenti o inventando delle furbizie sempre per il medesimo scopo. Questo ha prodotto a lungo andare una situazione che è divenuta insostenibile. Stando ai dati infatti, le polizze soprattutto in alcune regioni del Sud, sono aumentate notevolmente.  

Nel decreto liberalizzazioni l’Ania ha modificato la proposta della Tariffa unica tra Nord e Sud, motivando la decisione con il fatto che devono essere presi in considerazione i fattori di rischio delle diverse aree geografiche. Il Governo Monti, per porre un freno ai risarcimenti nei sinistri, ha stretto la cinghia sui rimborsi per il Colpo di frusta (serve ora un esame strumentale), troppo spesso causa di indennizzi negli incidenti.

I contenuti della lettera per fare richiesta di risarcimento danni

Il sinistro stradale con indennizzo diretto si verifica solo in alcuni casi; è infatti possibile intraprendere la procedura se l'assicurato non fa parte di coloro che hanno causato l'incidente oppure se è stato protagonista dello stesso solo in parte. Egli ha così diritto al risarcimento erogato direttamente dalla compagnia di assicurazione.

Questa è una procedura che è riferita solo nei casi in cui nel sinistro siano coinvolti solo due veicoli entrambi immatricolati in Italia. C'è poi il caso in cui l'assicurato, al fine di ottenere il risarcimento deve chiedere lo stesso alla compagnia assicurativa della controparte. In entrambi i casi è comunque necessaria la compilazione della lettera risarcimento danni.

La lettera va inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno inserendo i propri dati anagrafici e i dati del veicolo e della compagnia assicurativa. È necessario sottolineare anche il luogo, il giorno e l'ora in cui è avvenuto il fatto e la formula di risarcimento danni richiesta.

Vanno indicate all'interno della lettera  anche le modalità con le quali si è verificato l'incidente, le cause dello stesso, i danni riportati ai veicoli e le autorità intervenute sul posto. È importante sottolineare anche se queste ultime hanno redatto o meno il verbale apposito.  

Le conseguenze della legge sulle compagnie

Sul tema assicurazioni infatti si contano sempre più frodi che portano le compagnie ad alzare in modo esponenziale le tariffe annuali, che si ripercuotono sui cittadini onesti. Il caro polizze è un altro tema di pubblico dominio presso l’opinione pubblica e, come raccontano gli ultimi episodi di cronaca, sono in aumento i casi di mezzi che circolano con assicurazioni false. Un grave pericolo, soprattutto se si è coinvolti in incidenti stradali con macchine che non hanno l’obbligatoria copertura assicurativa.

Indennizzo assicurativo, quale “strada” scegliere?

L’indennizzo assicurativo è il passaggio finale di un percorso che a volte è tortuoso e pieno di ostacoli, con battaglie in tribunale o liti con le compagnie assicurative per il risarcimento. La “strada” non sempre è lineare, anzi bisogna stare sempre attenti a non incappare in truffe o furbizie dei proprietari dei veicoli danneggiati. 

CAI, metodo sicuro per l’indennizzo assicurativo

Il modo più semplice, per gli assicurati e le compagnie assicurative in caso di sinistro stradale, è la compilazione del CAI, modulo di constatazione amichevole d’incidente. Spesso presi dal panico o dall’ansia di aver causato dei danni, si dimentica o non si compila in modo corretto il CAI che rappresenta un modulo ufficiale.

Il CAI semplifica la via dell’indennizzo dell'assicurazione nel caso i due soggetti siano d’accordo su chi è colpevole nell’incidente, evitando di chiamare la polizia, a cui spesso la gente si rivolge pure se non ci sono pericoli gravi.

Come compilare il CAI

Nel modulo di constatazione amichevole d’incidente bisogna inserire i dati anagrafici, i dati relativi al veicolo (assicurazione, tipo di macchina e numero di targa) e i dati relativi al sinistro stesso indicando data, luogo e dinamica d’incidente.

Base fondamentale della validità del modulo è che sia firmato da entrambe le parti. Compilando il CAI, si può arrivare più facilmente e in tempi brevi ad ottenere l'indennizzo per il danneggiato dal sinistro. In alcuni casi, per evitare di vedere alzata la propria Rc Auto, i proprietari si mettono d’accordo tra loro per l’eventuale risarcimento senza mettere in mezzo le assicurazioni.

L’accordo Ania-Consumatori sull’indennizzo assicurativo

Recentemente è stato aggiornato l’accordo tra l’Ania (Associazione Nazionale Per Le Imprese Assicuratrici) e la società dei Consumatori per quanto riguarda la procedura della conciliazione sull’indennizzo assicurativo.

L’accordo, a cui hanno aderito ben diciassette firme tra i Consumatori, prevede la possibilità di interagire direttamente con le imprese nel caso di un risarcimento e la facoltà di evitare contenziosi che siano inutili alle Assicurazioni e che prolunghino i tempi per risolvere l’intera pratica.

Ultimo punto, tramite questo accordo, ci si può avvalere della possibilità della conciliazione, prevista solo come alternativa, che può essere utilizzata dalle Compagnie per stabilire l'esatto importo. Non sono mancate critiche a questo ultimo punto dell’accordo Ania-Consumatori, che contestano la poca chiarezza dell’ufficio della conciliazione che non porterebbe benefici per i consumatori.

Il lodo arbitrale: cosa é?

Alcune volte nei contratti d'assicurazione delle polizze Rc Auto è contenuta una clausola arbitrale, ossia la possibilità di dirimere la questione tra le due parti in tempi rapidi senza rischiare le calende greche dovute al processo e alla burocrazia. Uno dei casi che può portare all'avvio della clausola arbitrale è la definizione in cifre dell'indennizzo economico, che può essere affidato a un soggetto terzo, appunto il cosiddetto arbitro.
Altra soluzione può essere il collegio arbitrale, scelto di comune accordo tra le parti, il quale darà la sua sentenza dopo aver ascoltato il cliente e la compagnia assicurativa sul quantum del risarcimento.
E' il contratto di stipula che definisce i passaggi del lodo arbitrale: si può infatti ricorrere all'arbitro solo se sia contenuta nel documento la cosiddetta clausola compromissoria.
Questa possibilità, come detto, serve a ridurre sensibilmente i tempi di attesa che bisognerebbe aspettare nel caso del processo civile, che potrebbe impiegare anni per arrivare alla definizione di una controversia tra cliente e casa assicuratrice.

False assicurazioni: numero in aumento

Attenzione però al nuovo pericolo per i conducenti onesti: è il caso delle macchine che circolano senza regolare polizza Rc Auto. Non avere il Contrassegno assicurativo è un reato punibile con la confisca del mezzo, ma i conducenti non si curano di questi "dettagli" e purtroppo il numero di questi veicoli è paurosamente aumentato. Il pericolo è per i guidatori onesti, che non verrebbero risarciti dall'assicurazione in caso di sinistro stradale perchè la controparte risulta non presente. Vuoi per il costo esagerato delle Rc Auto (fenomeno che interessa soprattutto il Sud), vuoi per la volontà di preferire altre spese o per un bilancio familiare molto ristretto, sta di fatto che sono aumentanti nell'ultimo periodo i casi di mezzi senza regolare assicurazione. L'evoluzione di questo fenomeno è invece avere il contrassegno falso, ossia non valido e non registrato da una casa assicuratrice. Anche in questa circostanza si rischia la confisca del veicolo oltre che una salatissima multa. Con tutti i rischi annessi, soprattutto per chi è provvisto di regolare assicurazione.

Il Risarcimento dei danni morali: vediamo in quali casi si applica

danni contro le persone, comprendono anche i danni morali che le polizze assicurative coprono e risarciscono. Essendo di natura astratta sono difficili da valutare sia per quelli di lieve entità che nei casi più gravi. 

L’automobilista in base a quanto dice la Suprema Corte, all’atto della denuncia di sinistro, deve allegare le prove che dimostrino e accertino il danno morale conseguente alle lesioni subite, solo così ha diritto al risarcimento. Subire danni morali vuol dire che l’automobilista a causa dell’incidente provocato da altri soggetti, ha subito delle sofferenze psichiche, che non riguardano l'integrità della persona.

Per fare un esempio pratico: una persona che per colpa di altri resta invalida permanente dopo un sinistro grave, oltre al risarcimento dei danni cosiddetti biologici e patrimoniali, ha diritto al risarcimento per i danni morali e per la sofferenza personale subita.

Naturalmente, come detto sopra, tutti i fatti che dimostrino: perdita di reddito, danni all’integrità personale e  sofferenza personale, devono essere documentati in fase di processo come prove dimostrative. Quindi, naturalmente, coloro che hanno una polizza assicurativa che copre anche il risarcimento per danni morali, possono farsi valere in caso di danni subiti sia per loro che per i parenti che abbiano a loro volta subito danni gravi.

Quale cifra viene risarcita?

Tra i danni morali sono incluse patologie tipo: depressione, stato ansioso, attacchi di panico, dolore fisico. Per quanto riguarda la cifra che viene risarcita, è in base al danno morale subito e alla discrezionalità del giudice e dalla bravura degli avvocati.

Sempre secondo quello che dicono i giudici supremi, per lesioni minori subite conseguentemente ad un incidente stradale, oltre ai danni biologici, non si può pretendere di chiedere risarcimento per danni morali subiti, in quanto la sofferenza subita non è dimostrabile.

La Cassazione, con una sentenza, chiarisce che in presenza di lesione di diritti inviolabili, non si ha diritto a risarcimento per danni non patrimoniali in assenza di un concreto pregiudizio sofferto dal soggetto titolare del patrimonio leso, in quanto il danno, deve essere accertato ed esattamente quantificato.

Come calcolare l’entità

Il danno morale si ricava per mezzo di automatismi tabellari del valore del danno biologico, dal quale si calcola una percentuale, che varia in base al singolo caso e che considera le condizioni peculiari del soggetto che ha subito il danno.

Riconoscere il valore effettivo di un danno morale subito, non è purtroppo semplice. Non sempre si riesce a valutare le reali condizioni psichiche delle persone, quindi personalizzare in base a tabelle e punti, non sembra essere affatto corrispondente alla realtà.

Definizione di danno morale riguardo al risarcimento assicurativo

Il danno morale riguardo al risarcimento assicurativo, in base all’art.2059 del codice civile, si può associare a varie circostanze:

  • subire sofferenza interiore soggettiva conseguente a lesioni fisiche causate da un sinistro provocato da terze persone.
  • Subire la morte di un parente, conseguentemente all’incidente stradale, che si trovava come passeggero.
  • Aver subito un reato punibile con condanna penale e un danno biologico con conseguenti lesioni.

Chi ritiene di aver subito un danno morale, deve allegare alla denuncia di risarcimento tutte le circostanze e prove utili a dimostrare la concreta lesione che ha provocato la sofferenza e il turbamento psichico.

Sentenza della Cassazione

In base alla sentenza della Cassazione, “il danno morale soggettivo può essere comprovato mediante lo strumento delle presunzioni, posto che ad un certo tipo di lesione, anche se di lieve entità, può riconnettersi di regola una sofferenza”.

Questo riguarda sia casi di microlesione che gravi lesioni, dalle quali derivi un’invalidità temporanea e permanente di più grave entità e conseguente danno di sofferenza.

Autore: Laura Perconti

Immagine di Laura Perconti

Laureata in lingue nella società dell’informazione presso l'Università di Roma Tor Vergata, Laura Perconti segue successivamente un Corso in Gestione di Impresa presso l'Università Mercatorum e un Master di I livello in economia e gestione della comunicazione e dei nuovi media presso l'Università di Roma Tor Vergata.