Nel corso degli anni, è divenuta un'abitudine consueta per milioni di italiani la presentazione della dichiarazione dei redditi, attraverso cui dichiarare appunto al fisco tutte le nostre entrate, ma anche le spese sostenute durante l'anno precedente. Tra queste, diverse sono importanti: dalle spese sanitarie a quelle scolastiche, passando anche per quelle relative alle assicurazioni collegate al possesso di un autoveicolo. Andiamo proprio ad approfondire quest'ultimo importante tema.
Menu di navigazione dell'articolo
- Vediamo quali sono le detrazioni fiscali che riguardano le assicurazioni auto
- Istruzioni per compilare il modello 730 riguardo l’assicurazione auto
Il contribuente italiano, per assolvere agli obblighi fiscali relativi all’anno lavorativo appena concluso, deve dichiarare il reddito complessivo ottenuto al netto delle spese detraibili. Nel caso nostro le spese detraibili dal 730 che ci interessano sono quelle sostenute per stipulare le Assicurazioni Auto. Con l’art. 1 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175 entrato in vigore il 13/12/2014 con delega al Governo per “un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita”, il modello 730 per la presentazione dei redditi 2016 è arrivato precompilato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Basta scaricare il modello che trovate online.
Vediamo quali sono le detrazioni fiscali che riguardano le assicurazioni auto
Le detrazioni fiscali del 2016 per i redditi del 2015 o del modello Unico che riguardano gli autoveicoli e i motoveicoli sono: le spese sostenute per premi assicurativi con rischio autosufficienza e le spese relative alla morte del conducente e infortunio conducente superiore al 5%.
Per rischio autosufficienza spetta una detrazione del 19% con tetto massimo di 1.291,14 €, invece per morte e infortunio conducente le spese detraibili sono di 530 €. Per detrarre le spese delle assicurazioni auto dal 730 bisogna avere in considerazione la data della stipula e non quella di scadenza.
In particolare, ai fini della detraibilità di tale genere di spese, è rilevante la data di pagamento del premio e non la scadenza dello stesso. Infatti, per poter portare effettivamente tutto ciò in detrazione, il pagamento deve essere avvenuto ed evidenziato nel periodo tra il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre dell'anno precedente rispetto a quello in cui si sta compilando la dichiarazione (ad esempio, redditi e spese effettuate nel 2017 per la dichiarazione 2018). Altrimenti, se il premio è relativo al 2017, ma si paga nel 2018, si potrà detrarre con la dichiarazione 2019.
Altro elemento importante, il contribuente usufruirà della detrazione nel caso in cui egli stesso sia il contraente e l'assicurato oppure egli sia il contraente ma il beneficiario sia un parente fiscalmente a carico (moglie o figli ad esempio) o, ancora, il contraente e beneficiario siano uno di questi ultimi e quindi a carico del soggetto contribuente che dichiara. In tutti gli altri casi, non si potrà usufruire di alcuna detrazione.
Da quello appena letto, c’è da chiarire che non a tutti spettano queste detrazioni fiscali, vediamo perché e cosa si deve sapere:
non può detrarre il 19% chi ha polizze assicurative la cui stipula o rinnovo sia stata fatta entro il 31/12/2000 e ha:
- il contratto assicurativo inferiore a 5 anni
- il contratto per l’assicurazione auto prevede la concessione di prestiti per il periodo di durata minima.
Non può detrarre il 19% chi ha polizze assicurative la cui stipula o rinnovo sia stata fatta entro il 01/01/2001 il cui contratto non prevede:
- rischio di morte per il conducente;
- rischio invalidità permanente per il conducente superiore al 5% qualunque sia la causa dell’invalidità;
- rischio di non autosufficienza.
Non più detraibile dalla dichiarazione dei redditi del contributo SSN (Servizio Sanitario Nazionale). Franchigia piena dunque
Già da due anni, esattamente dal 1° gennaio 2014 con il decreto legge n. 102 del 2013 la somma relativa al contributo SSN non è più detraibile dalla dichiarazione dei redditi,
Istruzioni per compilare il modello 730 riguardo l’assicurazione auto
Con la legge n. 124/2013, i contribuenti possessori di polizze assicurative per autoveicoli possono scalare dalle tasse i premi dell’assicurazione relativi alla morte del conducente e all’infortunio permanente superiore al 5%.
Quindi sulla dichiarazione per detrarre il 19% spettante, il contribuente deve indicare la spesa sostenuta nel corso dell’anno fiscale in corso con i seguenti codici:
Codice 36 dei righi tra E8 a E12 le assicurazioni per morte e infortunio conducente non inferiore al 5%, le spese detraibili sono di 530 €. Vale per le polizze stipulate o rinnovate dal 2001 e per le assicurazioni per morte e infortunio conducente, stipulate o rinnovate fino al 2000.
codice 37 dei righi del modello 730 compresi tra RP8-RP14 le assicurazioni per rischio di non autosufficienza con detraibilità limite di 1.291,14 €.
Per quanto riguarda il modello 730, al fine di ottenere una detrazione del 19%, bisogna compilare i righi da E8 ad E10, con il seguente codice:
- 36 per le assicurazioni contro il rischio morte o invalidità permanente (stipulate o rinnovate fino al 31 Dicembre 2000) o per rischio infortuni (stipulati invece dal 1° Gennaio 2001) non inferiore al 5%. Il tetto complessivamente non può oltrepassare i 530 Euro ed il contratto tuttavia non deve avere una durata inferiore ai 5 anni. Stesso codice anche per coloro che compilano l'Unico Persone Fisiche, nel quadro RP ai righi tra RP8 ed RP13.
- 39 per le polizze che coprono il contribuente assicurato contro il rischio di non autosufficienza. In questo caso, il tetto complessivamente non può superare i 1291,14 Euro. Come nel precedente, anche qui medesimo codice da inserire per l'Unico, dal rigo RP8 a quello RP13.
Documenti delle spese da presentare
I documenti relativi la polizza assicurativa che certificano le spese sostenute e che il contribuente deve conservare sono:
- Copia polizza assicurativa e relativa ricevuta di pagamento
- Contratto o certificazione da parte della compagnia dove siano disponibili i dati personali e identificativi dell’assicurato, il tipo e la decorrenza del contratto, le somme rilevanti per il fisco, l’attestazione che la compagnia non può recedere dal contratto per le polizze con rischio di non autosufficienza, indicazione per polizze stipulate o rinnovate entro il 31 dicembre 2000, che il contratto abbia durata non inferiore ai 5 anni e che, nel periodo di durata minima, non è consentita la concessione di prestiti.
Dopo i cambiamenti che ci sono stati negli ultimi anni riguardo la deducibilità delle spese sostenute per assicurare i veicoli, gli automobilisti italiani farebbero bene a confrontare le varie compagnie e studiare con calma quale di loro offre oltre al prezzo più vantaggioso anche le detrazioni per ridurre le imposte fiscali.